Art. 2.
(Trattamento economico, assistenziale e previdenziale dei magistrati della giustizia di pace).

      1. Ai magistrati della giustizia di pace è assicurata un'equa retribuzione e ad essi si applicano il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto dalla presente legge.
      2. Ai magistrati della giustizia di pace sono corrisposti: l'indennità base di funzione, l'indennità di udienza giudiziaria, l'indennità variabile per i procedimenti definiti e gli altri diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale, nei limiti previsti dal comma 3.

 

Pag. 5


      3. L'indennità base di funzione dei magistrati della giustizia di pace è calcolata sulla base dello stipendio corrisposto ai magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale del 50 per cento nei primi tre anni di servizio e del 30 per cento nei successivi anni di servizio.
      4. Ai fini previdenziali, ai magistrati della giustizia di pace si applicano le forme integrative di previdenza e di assistenza, con la possibilità di ricongiunzione dei periodi di pregressa attività forense, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.